Allegato II›Titolo IV
Art. 17
134 / 145Divieto del trasferimento forzato di persone civili
In vigore dal 28 dic 1985
Divieto del trasferimento forzato di persone civili
1. Il trasferimento della popolazione civile per motivi connessi con il conflitto non potrà essere ordinato, salvo il caso in cui lo esigano la sicurezza delle persone civili o ragioni militari imperiose. Se un tale trasferimento dovesse essere effettuato, saranno prese tutte le misure possibili affinché la popolazione civile sia accolta in condizioni soddisfacenti di alloggio, di salubrità, d'igiene, di sicurezza e di alimentazione.
2. Le persone civili non potranno essere costrette ad abbandonare il proprio territorio per motivi connessi con il conflitto.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-17