Allegato II›Titolo IV
Art. 16
Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto
In vigore dal 28 dic 1985
Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto
Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, è vietato compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e di utilizzarli in appoggio allo sforzo militare.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-16-2