Allegato II›Titolo V
Art. 26
Notifiche
In vigore dal 28 dic 1985
Notifiche
Il depositario informerà le Alte Parti contraenti nonché le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo:
a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli ;
b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all';
c) delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-26