Allegato IITitolo V

Art. 26

Notifiche

In vigore dal 28 dic 1985
Notifiche Il depositario informerà le Alte Parti contraenti nonché le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo: a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli ; b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all'; c) delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente all'.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-26

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Notifiche (Art. 26 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo