Allegato II›Titolo V
Art. 25
Denunzia
In vigore dal 28 dic 1985
Denunzia
1. Nel caso che un'Alta Parte contraente denunzi il presente Protocollo, la denunzia avrà effetto soltanto sei mesi dopo la ricezione dello strumento di denunzia. Tuttavia, se allo scadere dei sei mesi, la Parte denunciante si trova nella situazione indicata nell', la denunzia non avrà effetto che alla fine del conflitto armato. Le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della libertà per motivi connessi con il conflitto stesso continueranno nondimeno a beneficiare delle disposizioni del presente Protocollo fino alla loro liberazione definitiva.
2. La denunzia sarà notificata per iscritto al depositario, che la comunicherà a tutte le Alte Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-25