Allegato IITitolo V

Art. 25

Denunzia

In vigore dal 28 dic 1985
Denunzia 1. Nel caso che un'Alta Parte contraente denunzi il presente Protocollo, la denunzia avrà effetto soltanto sei mesi dopo la ricezione dello strumento di denunzia. Tuttavia, se allo scadere dei sei mesi, la Parte denunciante si trova nella situazione indicata nell', la denunzia non avrà effetto che alla fine del conflitto armato. Le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della libertà per motivi connessi con il conflitto stesso continueranno nondimeno a beneficiare delle disposizioni del presente Protocollo fino alla loro liberazione definitiva. 2. La denunzia sarà notificata per iscritto al depositario, che la comunicherà a tutte le Alte Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-25

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Denunzia (Art. 25 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo