Allegato IITitolo V

Art. 23

Entrata in vigore

In vigore dal 28 dic 1985
Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo che siano stati depositati due strumenti di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni che lo ratificherà o vi aderirà successivamente, il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte del proprio strumento di ratifica o di adesione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-23

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Entrata in vigore (Art. 23 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo