Allegato I

Art. 16

Segno speciale internazionale

In vigore dal 28 dic 1985
Segno speciale internazionale 1. Il segno speciale internazionale per le opere e installazioni che racchiudono forze pericolose previste nel paragrafo 7 dell' del Protocollo, consiste in un gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo di eguali dimensioni, disposti sullo stesso asse e a distanza fra di loro pari al raggio, conformemente alla figura 5 che segue. 2. Il segno avrà la grandezza richiesta dalle circostanze. Potrà, quando sia apposto su una grande superficie, essere ripetuto nel numero di volte richiesto dalle circostanze. Per quanto possibile, esso sarà apposto su bandiere o superfici piane in modo da essere visibile da tutte le possibili direzioni e dalla maggiore distanza possibile. 3. Su una bandiera la distanza fra i limiti esterni del segno e i lati adiacenti della bandiera sarà eguale al raggio dei cerchi. La bandiera sarà rettangolare e il fondo bianco. 4. Di notte o con visibilità ridotta, il segno potrà essere luminescente o illuminato; potrà anche essere fatto di materiale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento. Figura 5 Segno internazionale speciale per le opere e le installazioni che racchiudono forze pericolose Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-16

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Segno speciale internazionale (Art. 16 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo