Allegato I
Art. 11
Altri mezzi di comunicazione
In vigore dal 28 dic 1985
Altri mezzi di comunicazione
Quando non sia possibile una radiocomunicazione bilaterale, potranno essere impiegati i segnali previsti nel Codice internazionale adottato dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, o nel corrispondente Allegato della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'Aviazione civile internazionale, e relativi aggiornamenti periodici.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-11