Allegato I

Art. 11

Altri mezzi di comunicazione

In vigore dal 28 dic 1985
Altri mezzi di comunicazione Quando non sia possibile una radiocomunicazione bilaterale, potranno essere impiegati i segnali previsti nel Codice internazionale adottato dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, o nel corrispondente Allegato della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'Aviazione civile internazionale, e relativi aggiornamenti periodici.
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Altri mezzi di comunicazione (Art. 11 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo