Allegato I

Art. 8

Identificazione mediante mezzi elettronici

In vigore dal 28 dic 1985
Identificazione mediante mezzi elettronici 1. Il sistema di radar secondario di sorveglianza (SSR), quale è specificato nell'Allegato 10 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale e relativi aggiornamenti periodici, potrà essere utilizzato per identificare e seguire il movimento di un aeromobile sanitario. Il modo e il codice SSR da riservare all'uso esclusivo degli aeromobili sanitari stabiliti dalle Alte Parti contraenti, dalle Parti in conflitto o da una Parte in conflitto, di comune accordo o separatamente, conformemente a procedure che siano raccomandate dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale. 2. Le Parti in conflitto potranno, mediante accordo speciale, adottare, per l'uso fra di loro, un sistema elettronico analogo per l'identificazione dei veicoli sanitari e delle navi e imbarcazioni sanitarie.
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Identificazione mediante mezzi elettronici (Art. 8 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo