Allegato I

Art. 7

Segnale radio

In vigore dal 28 dic 1985
Segnale radio 1. Il segnale radio consisterà in un messaggio radiotelefonico o radiotelegrafico preceduto da un segnale distintivo di priorità stabilito e approvato da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Tale segnale sarà emesso tre volte prima dell'indicativo di chiamata del trasporto sanitario interessato. Il messaggio sarà emesso in inglese a intervalli appropriati, su una o più frequenze specificate come previsto nel paragrafo 3. L'uso del segnale di priorità sarà riservato esclusivamente alle unità e mezzi di trasporto sanitari. 2. Il messaggio radio, preceduto dal segnale distintivo di priorità indicato nel paragrafo 1, dovrà contenere i seguenti elementi: a) indicativo di chiamata del mezzo di trasporto sanitario; b) posizione del mezzo di trasporto sanitario; c) numero e tipo dei mezzi di trasporto sanitario; d) itinerario previsto; e) durata del viaggio e ora di partenza e di arrivo previste, secondo il caso; f) altre informazioni quali l'altitudine di volo, le radio frequenze di ascolto, la terminologia convenzionale, i modi e codici dei sistemi di radar secondari di sorveglianza. 3. Per facilitare le comunicazioni indicate nei paragrafi 1 e 2, nonché le comunicazioni indicate negli del Protocollo, le Alte Parti contraenti, le Parti in conflitto o una di queste ultime, agendo di comune accordo o separatamente, possono stabilire, conformemente alla Tavola di ripartizione delle bande di frequenza inclusa nel Regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, e pubblicare le frequenze nazionali da esse scelte per tali comunicazioni. Dette frequenze dovranno essere notificate all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, conformemente alla procedura approvata da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni.
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