Allegato I

Art. 6

Segnale luminoso

In vigore dal 28 dic 1985
Segnale luminoso 1. Il segnale luminoso, consistente in una luce blu intermittente, è previsto ad uso degli aeromobili sanitari per segnalare la loro identità. Nessun altro aeromobile potrà utilizzare detto segnale. Il colore blu raccomandato si ottiene per mezzo delle seguenti coordinate tricromatiche: limite dei verdi y = 0,065 + 0,805 x limite dei bianchi y = 0,400 - x limite dei porpora x = 0,133 + 0,600 y La frequenza raccomandata della luce intermittente blu è di 60 a 100 lampi al minuto. 2. Gli aeromobili sanitari dovrebbero essere dotati delle luci necessarie per rendere il segnale luminoso visibile in tutte le possibili direzioni. 3. In mancanza di un accordo speciale fra le Parti in conflitto, che riservi l'uso delle luci blu intermittenti all'identificazione dei veicoli, navi e imbarcazioni sanitari, l'impiego di detti segnali per altri veicoli e navi non è vietato.
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