Allegato I

Art. 5

Uso facoltativo

In vigore dal 28 dic 1985
Uso facoltativo 1. Con riserva delle disposizioni dell' del presente Regolamento, i segnali stabiliti nel presente capitolo per uso esclusivo delle unità e mezzi di trasporto sanitari, non potranno essere utilizzati per altri scopi. L'impiego di tutti i segnali indicati nel presente capitolo è facoltativo. 2. Gli aeromobili sanitari che, per mancanza di tempo o a causa delle loro caratteristiche, non possono essere contrassegnati col segno distintivo, possono usare i segnali distintivi autorizzati nel presente capitolo. Tuttavia, il metodo di segnalazione più efficace per un aeromobile sanitario ai fini della sua identificazione e del suo riconoscimento, consiste nell'impiego di un segnale visivo, sia esso il segno distintivo o il segnale luminoso definito nell', o ambedue, completato dagli altri segnali menzionati negli del presente Regolamento.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-5

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