Allegato I

Art. 3

Forma e natura

In vigore dal 28 dic 1985
Forma e natura 1. Il segno distintivo (rosso su fondo bianco) dovrà avere le dimensioni richieste dalle circostanze. Le Alte Parti contraenti possono ispirarsi per la forma della croce, della mezzaluna o leone e sole ai modelli della figura 2. 2. Di notte o con visibilità ridotta, il segno distintivo potrà essere luminescente o illuminato; potrà anche essere fatto di materiale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento. Figura 2 Segni distintivi in rosso su fondo bianco Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-3

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Forma e natura (Art. 3 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo