ProtocolloTitolo VI

Art. 102

Testi autentici

In vigore dal 28 dic 1985
Testi autentici L'originale del presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, sarà depositato presso il depositario, che farà pervenire copie certificate conformi a tutte le Parti delle Convenzioni.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-102

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