Allegato I

Art. 4

Uso

In vigore dal 28 dic 1985
Uso 1. Il segno distintivo sarà, per quanto possibile, apposto su delle bandiere o su una superficie piana in modo da essere visibile da tutte le possibili direzioni e dalla maggiore distanza possibile. 2. Con riserva delle istruzioni dell'autorità competente, il personale sanitario e religioso che svolge i propri compiti sul campo di battaglia sarà dotato, per quanto possibile, di copricapo e abiti muniti del segno distintivo.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-4

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Uso (Art. 4 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo