Art. 4 · Uso
Allegato I

Art. 4

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Uso

In vigore dal 28 dic 1985
Uso 1. Il segno distintivo sarà, per quanto possibile, apposto su delle bandiere o su una superficie piana in modo da essere visibile da tutte le possibili direzioni e dalla maggiore distanza possibile. 2. Con riserva delle istruzioni dell'autorità competente, il personale sanitario e religioso che svolge i propri compiti sul campo di battaglia sarà dotato, per quanto possibile, di copricapo e abiti muniti del segno distintivo.
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