Allegato I
Art. 4
105 / 145Uso
In vigore dal 28 dic 1985
Uso
1. Il segno distintivo sarà, per quanto possibile, apposto su delle bandiere o su una superficie piana in modo da essere visibile da tutte le possibili direzioni e dalla maggiore distanza possibile.
2. Con riserva delle istruzioni dell'autorità competente, il personale sanitario e religioso che svolge i propri compiti sul campo di battaglia sarà dotato, per quanto possibile, di copricapo e abiti muniti del segno distintivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-4