ProtocolloTitolo VI

Art. 99

Denunzia

In vigore dal 28 dic 1985
Denunzia 1. Nel caso che un Alta Parte contraente denunzi il presente Protocollo, la denunzia avrà effetto soltanto un anno dopo la ricezione dello strumento di denunzia. Tuttavia, se allo scadere di detto anno la Parte denunziante si trova in una delle situazioni indicate nell', l'effetto della denunzia rimarrà sospeso fino alla fine del conflitto armato o dell'occupazione e, comunque, fino a quando non avranno avuto termine le operazioni di liberazione definitiva, di rimpatrio o di stabilimento delle persone protette dalle Convenzioni o dal presente Protocollo. 2. La denunzia sarà notificata per iscritto al depositario, che la comunicherà a tutte le Alte Parti contraenti. 3. La denunzia avrà effetto soltanto nei riguardi della Parte denunziante. 4. Nessuna denunzia notificata ai sensi del paragrafo 1 inciderà sugli obblighi già contratti, in conseguenza del conflitto armato, dalla Parte denunziante in virtù del presente Protocollo, per qualsiasi atto commesso prima che la denunzia stessa divenga effettiva.
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Denunzia (Art. 99 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo