Protocollo›Titolo VI
Art. 95
Entrata in vigore
In vigore dal 28 dic 1985
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito di due strumenti di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni che lo ratificherà o vi aderirà successivamente, il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte del proprio strumento di ratifica o di adesione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-95