Art. 95 · Entrata in vigore
ProtocolloTitolo VI

Art. 95

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Entrata in vigore

In vigore dal 28 dic 1985
Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito di due strumenti di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni che lo ratificherà o vi aderirà successivamente, il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte del proprio strumento di ratifica o di adesione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-95