Allegato I

Art. 10

Utilizzazione dei codici internazionali

In vigore dal 28 dic 1985
Utilizzazione dei codici internazionali Le unità e mezzi di trasporto sanitari potranno anche utilizzare i codici e segnali stabiliti dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale e dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima. Detti codici e segnali saranno in tal caso utilizzati conformemente alle norme, prassi e procedure stabiliti da dette Organizzazioni.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-10

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Utilizzazione dei codici internazionali (Art. 10 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo