Art. 10 · Utilizzazione dei codici internazionali
Allegato I

Art. 10

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Utilizzazione dei codici internazionali

In vigore dal 28 dic 1985
Utilizzazione dei codici internazionali Le unità e mezzi di trasporto sanitari potranno anche utilizzare i codici e segnali stabiliti dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale e dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima. Detti codici e segnali saranno in tal caso utilizzati conformemente alle norme, prassi e procedure stabiliti da dette Organizzazioni.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-10