Art. 11 · Altri mezzi di comunicazione
Allegato I

Art. 11

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Altri mezzi di comunicazione

In vigore dal 28 dic 1985
Altri mezzi di comunicazione Quando non sia possibile una radiocomunicazione bilaterale, potranno essere impiegati i segnali previsti nel Codice internazionale adottato dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, o nel corrispondente Allegato della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'Aviazione civile internazionale, e relativi aggiornamenti periodici.
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