REGOLAMENTO·n. 468·16 aprile 2014

Regolamento (UE) 2014/468

REGOLAMENTO (UE) N. 468/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA - del 16 aprile 2014 - che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) - (BCE/2014/17)

Vigente dal 16 aprile 2014 306 articoli 1 vigenze storicizzate
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Indice

Art. 1Oggetto e scopoArt. 1.tit_1Oggetto e scopoArt. 2DefinizioniArt. 2.tit_1DefinizioniArt. 3Gruppi di vigilanza congiuntiArt. 3.tit_1Gruppi di vigilanza congiuntiArt. 4Istituzione e composizione dei gruppi di vigilanza congiuntiArt. 4.tit_1Istituzione e composizione dei gruppi di vigilanza congiuntiArt. 5Coinvolgimento dei membri del personale delle BCN degli Stati membri partecipantiArt. 5.tit_1Coinvolgimento dei membri del personale delle BCN degli Stati membri partecipantiArt. 6Coordinatore del GVC e sub-coordinatoriArt. 6.tit_1Coordinatore del GVC e sub-coordinatoriArt. 7Coinvolgimento dei membri del personale di altre ANC in un gruppo di vigilanza di un’ANCArt. 7.tit_1Coinvolgimento dei membri del personale di altre ANC in un gruppo di vigilanza di un’ANCArt. 8Vigilanza su base consolidataArt. 8.tit_1Vigilanza su base consolidataArt. 9La BCE quale presidente del collegio delle autorità di vigilanzaArt. 9.tit_1La BCE quale presidente del collegio delle autorità di vigilanzaArt. 10La BCE e le ANC quali membri di un collegio delle autorità di vigilanzaArt. 10.tit_1La BCE e le ANC quali membri di un collegio delle autorità di vigilanzaArt. 11Diritto di stabilimento degli enti creditizi nell’ambito dell’MVUArt. 11.tit_1Diritto di stabilimento degli enti creditizi nell’ambito dell’MVUArt. 12Esercizio della libera prestazione dei servizi da parte degli enti creditizi nell’ambito dell’MVUArt. 12.tit_1Esercizio della libera prestazione dei servizi da parte degli enti creditizi nell’ambito dell’MVUArt. 13Notifica dell’esercizio del diritto di stabilimento nell’ambito dell’MVU da parte di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipantiArt. 13.tit_1Notifica dell’esercizio del diritto di stabilimento nell’ambito dell’MVU da parte di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipantiArt. 14Autorità dello Stato membro ospitante competente per le succursaliArt. 14.tit_1Autorità dello Stato membro ospitante competente per le succursaliArt. 15Notifica dell’esercizio della libera prestazione dei servizi nell’ambito dell’MVU da parte di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipantiArt. 15.tit_1Notifica dell’esercizio della libera prestazione dei servizi nell’ambito dell’MVU da parte di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipantiArt. 16Autorità dello Stato membro ospitante competente per la libera prestazione dei serviziArt. 16.tit_1Autorità dello Stato membro ospitante competente per la libera prestazione dei serviziArt. 17Diritto di stabilimento ed esercizio della libera prestazione dei servizi in relazione a Stati membri non partecipantiArt. 17.tit_1Diritto di stabilimento ed esercizio della libera prestazione dei servizi in relazione a Stati membri non partecipantiArt. 18CoordinatoreArt. 18.tit_1CoordinatoreArt. 19Aspetti generaliArt. 19.tit_1Aspetti generaliArt. 20Dovere di cooperare in buona fedeArt. 20.tit_1Dovere di cooperare in buona fedeArt. 21Obbligo generale di scambio di informazioniArt. 21.tit_1Obbligo generale di scambio di informazioniArt. 22Diritto della BCE di impartire istruzioni alle ANC o alle AND affinché esercitino i loro poteri e intraprendano azioni nei casi in cui alla BCE sono attribuiti compiti in materia di vigilanza ma non i relativi poteriArt. 22.tit_1Diritto della BCE di impartire istruzioni alle ANC o alle AND affinché esercitino i loro poteri e intraprendano azioni nei casi in cui alla BCE sono attribuiti compiti in materia di vigilanza ma non i relativi poteriArt. 23Regime linguistico tra la BCE e le ANCArt. 23.tit_1Regime linguistico tra la BCE e le ANCArt. 24Regime linguistico tra la BCE e le persone giuridiche o fisiche, compresi i soggetti vigilatiArt. 24.tit_1Regime linguistico tra la BCE e le persone giuridiche o fisiche, compresi i soggetti vigilatiArt. 25Principi generaliArt. 25.tit_1Principi generaliArt. 26PartiArt. 26.tit_1PartiArt. 27Rappresentanza di una parteArt. 27.tit_1Rappresentanza di una parteArt. 28Obblighi generali della BCE e delle parti di una procedura di vigilanza della BCEArt. 28.tit_1Obblighi generali della BCE e delle parti di una procedura di vigilanza della BCEArt. 29Regime probatorio nelle procedure di vigilanza della BCEArt. 29.tit_1Regime probatorio nelle procedure di vigilanza della BCEArt. 30Testimoni e periti nelle procedure di vigilanza della BCEArt. 30.tit_1Testimoni e periti nelle procedure di vigilanza della BCEArt. 31Diritto a essere sentitiArt. 31.tit_1Diritto a essere sentitiArt. 32Accesso al fascicolo in una procedura di vigilanza della BCEArt. 32.tit_1Accesso al fascicolo in una procedura di vigilanza della BCEArt. 33Motivazione delle decisioni di vigilanza della BCEArt. 33.tit_1Motivazione delle decisioni di vigilanza della BCEArt. 34Effetto sospensivoArt. 34.tit_1Effetto sospensivoArt. 35Notifica delle decisioni di vigilanza della BCEArt. 35.tit_1Notifica delle decisioni di vigilanza della BCEArt. 36Segnalazione di violazioniArt. 36.tit_1Segnalazione di violazioniArt. 37Adeguata tutela per le segnalazioni di violazioniArt. 37.tit_1Adeguata tutela per le segnalazioni di violazioniArt. 38Procedure per la verifica delle segnalazioniArt. 38.tit_1Procedure per la verifica delle segnalazioniArt. 39Classificazione su base individuale di un soggetto vigilato come significativoArt. 39.tit_1Classificazione su base individuale di un soggetto vigilato come significativoArt. 40Classificazione di soggetti vigilati appartenenti a un gruppo come significativiArt. 40.tit_1Classificazione di soggetti vigilati appartenenti a un gruppo come significativiArt. 41Disposizioni specifiche in riferimento alle succursali di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipantiArt. 41.tit_1Disposizioni specifiche in riferimento alle succursali di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipantiArt. 42Disposizioni specifiche in riferimento alle filiazioni degli enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti e in paesi terziArt. 42.tit_1Disposizioni specifiche in riferimento alle filiazioni degli enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti e in paesi terziArt. 43Riesame della qualifica di soggetto vigilatoArt. 43.tit_1Riesame della qualifica di soggetto vigilatoArt. 44Procedura da applicare per determinare la significatività di un soggetto vigilatoArt. 44.tit_1Procedura da applicare per determinare la significatività di un soggetto vigilatoArt. 45Inizio della vigilanza diretta della BCEArt. 45.tit_1Inizio della vigilanza diretta della BCEArt. 46Fine della vigilanza diretta della BCEArt. 46.tit_1Fine della vigilanza diretta della BCEArt. 47Motivi per la cessazione della vigilanza diretta della BCEArt. 47.tit_1Motivi per la cessazione della vigilanza diretta della BCEArt. 48Procedure pendentiArt. 48.tit_1Procedure pendentiArt. 49PubblicazioneArt. 49.tit_1PubblicazioneArt. 50Determinazione della significatività in base alle dimensioniArt. 50.tit_1Determinazione della significatività in base alle dimensioniArt. 51Base per determinare se un soggetto vigilato è significativo in base alle dimensioniArt. 51.tit_1Base per determinare se un soggetto vigilato è significativo in base alle dimensioniArt. 52Base per determinare la significatività in base alle dimensioni in circostanze specifiche o eccezionaliArt. 52.tit_1Base per determinare la significatività in base alle dimensioni in circostanze specifiche o eccezionaliArt. 53Gruppi di imprese consolidateArt. 53.tit_1Gruppi di imprese consolidateArt. 54Metodo di consolidamentoArt. 54.tit_1Metodo di consolidamentoArt. 55Metodo di calcolo delle attività totaliArt. 55.tit_1Metodo di calcolo delle attività totaliArt. 56Soglia dell’importanza economica nazionaleArt. 56.tit_1Soglia dell’importanza economica nazionaleArt. 57Criteri per determinare la significatività in base all’importanza per l’economia dell’Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante.Art. 57.tit_1Criteri per determinare la significatività in base all’importanza per l’economia dell’Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante.Art. 58Determinazione della significatività sulla base dell’importanza per l’economia di uno qualsiasi degli Stati membri partecipanti su richiesta di un’ANCArt. 58.tit_1Determinazione della significatività sulla base dell’importanza per l’economia di uno qualsiasi degli Stati membri partecipanti su richiesta di un’ANCArt. 59Criteri per la determinazione della significatività di un gruppo vigilato in base alla significatività delle attività transfrontaliereArt. 59.tit_1Criteri per la determinazione della significatività di un gruppo vigilato in base alla significatività delle attività transfrontaliereArt. 60Attività e passività transfrontaliereArt. 60.tit_1Attività e passività transfrontaliereArt. 61Richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica diretta da parte del MESArt. 61.tit_1Richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica diretta da parte del MESArt. 62Obbligo delle ANC di informare la BCE di una possibile richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica da parte di un soggetto vigilato meno significativoArt. 62.tit_1Obbligo delle ANC di informare la BCE di una possibile richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica da parte di un soggetto vigilato meno significativoArt. 63Inizio e fine della vigilanza direttaArt. 63.tit_1Inizio e fine della vigilanza direttaArt. 64Ambito di applicazioneArt. 64.tit_1Ambito di applicazioneArt. 65Criteri per determinare i tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipanteArt. 65.tit_1Criteri per determinare i tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipanteArt. 66Processo di riesameArt. 66.tit_1Processo di riesameArt. 67Criteri per una decisione della BCE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVUArt. 67.tit_1Criteri per una decisione della BCE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVUArt. 68Procedura per la predisposizione di una decisione della BCE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU su richiesta di un’ANCArt. 68.tit_1Procedura per la predisposizione di una decisione della BCE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU su richiesta di un’ANCArt. 69Procedura per la predisposizione di decisioni della BCE su iniziativa della BCE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVUArt. 69.tit_1Procedura per la predisposizione di decisioni della BCE su iniziativa della BCE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVUArt. 70Circostanze particolari che determinano la classificazione di un soggetto vigilato come meno significativoArt. 70.tit_1Circostanze particolari che determinano la classificazione di un soggetto vigilato come meno significativoArt. 71Valutazione circa la sussistenza di circostanze particolariArt. 71.tit_1Valutazione circa la sussistenza di circostanze particolariArt. 72RiesameArt. 72.tit_1RiesameArt. 73Notifica alla BCE di una domanda di autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizioArt. 73.tit_1Notifica alla BCE di una domanda di autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizioArt. 74Valutazione delle domande da parte dell’ANCArt. 74.tit_1Valutazione delle domande da parte dell’ANCArt. 75Decisioni delle ANC di rigetto di una domandaArt. 75.tit_1Decisioni delle ANC di rigetto di una domandaArt. 76Progetti di decisione delle ANC sull’autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizioArt. 76.tit_1Progetti di decisione delle ANC sull’autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizioArt. 77Valutazione delle domande e audizione dei richiedenti da parte della BCEArt. 77.tit_1Valutazione delle domande e audizione dei richiedenti da parte della BCEArt. 78Decisioni della BCE sulle domandeArt. 78.tit_1Decisioni della BCE sulle domandeArt. 79Procedura relativa alla decadenza dell’autorizzazioneArt. 79.tit_1Procedura relativa alla decadenza dell’autorizzazioneArt. 80Proposta di revoca di un’autorizzazione da parte delle ANCArt. 80.tit_1Proposta di revoca di un’autorizzazione da parte delle ANCArt. 81Valutazione da parte della BCE dei progetti di decisione di revocaArt. 81.tit_1Valutazione da parte della BCE dei progetti di decisione di revocaArt. 82Valutazione su iniziativa della BCE e consultazione dell’ANCArt. 82.tit_1Valutazione su iniziativa della BCE e consultazione dell’ANCArt. 83Decisione della BCE sulla revoca di un’autorizzazioneArt. 83.tit_1Decisione della BCE sulla revoca di un’autorizzazioneArt. 84Procedura in caso di potenziali misure di risoluzione delle crisi da intraprendere da parte delle autorità nazionaliArt. 84.tit_1Procedura in caso di potenziali misure di risoluzione delle crisi da intraprendere da parte delle autorità nazionaliArt. 85Notifica alle ANC dell’acquisizione di una partecipazione qualificataArt. 85.tit_1Notifica alle ANC dell’acquisizione di una partecipazione qualificataArt. 86Valutazione delle acquisizioni potenzialiArt. 86.tit_1Valutazione delle acquisizioni potenzialiArt. 87Decisione della BCE in merito all’acquisizioneArt. 87.tit_1Decisione della BCE in merito all’acquisizioneArt. 88Procedure per la notifica di decisioniArt. 88.tit_1Procedure per la notifica di decisioniArt. 89Vigilanza sui soggetti vigilati significativiArt. 89.tit_1Vigilanza sui soggetti vigilati significativiArt. 90Ruolo delle ANC nell’assistenza alla BCEArt. 90.tit_1Ruolo delle ANC nell’assistenza alla BCEArt. 91Progetti di decisione predisposti dalle ANC per l’esame della BCEArt. 91.tit_1Progetti di decisione predisposti dalle ANC per l’esame della BCEArt. 92Scambio di informazioniArt. 92.tit_1Scambio di informazioniArt. 93Valutazione dell’idoneità dei membri degli organi di gestione dei soggetti vigilati significativiArt. 93.tit_1Valutazione dell’idoneità dei membri degli organi di gestione dei soggetti vigilati significativiArt. 94Riesame continuo dell’idoneità dei dirigentiArt. 94.tit_1Riesame continuo dell’idoneità dei dirigentiArt. 95Richieste, notifiche o domande da parte dei soggetti vigilati significativiArt. 95.tit_1Richieste, notifiche o domande da parte dei soggetti vigilati significativiArt. 96Deterioramento della situazione finanziaria di un soggetto vigilato meno significativoArt. 96.tit_1Deterioramento della situazione finanziaria di un soggetto vigilato meno significativoArt. 97Notifica da parte delle ANC alla BCE di procedure rilevanti di vigilanza delle ANCArt. 97.tit_1Notifica da parte delle ANC alla BCE di procedure rilevanti di vigilanza delle ANCArt. 98Notifica delle ANC alla BCE di progetti di decisioni rilevanti di vigilanzaArt. 98.tit_1Notifica delle ANC alla BCE di progetti di decisioni rilevanti di vigilanzaArt. 99Obbligo generale di segnalazione alla BCE in capo alle ANCArt. 99.tit_1Obbligo generale di segnalazione alla BCE in capo alle ANCArt. 100Frequenza e ambito delle relazioni presentate dalle ANC alla BCEArt. 100.tit_1Frequenza e ambito delle relazioni presentate dalle ANC alla BCEArt. 101Disposizioni generaliArt. 101.tit_1Disposizioni generaliArt. 102Applicazione degli strumenti macroprudenziali da parte della BCEArt. 102.tit_1Applicazione degli strumenti macroprudenziali da parte della BCEArt. 103Elenco delle ANC e delle AND responsabili degli strumenti macroprudenzialiArt. 103.tit_1Elenco delle ANC e delle AND responsabili degli strumenti macroprudenzialiArt. 104Scambio di informazioni e cooperazione in relazione all’uso di strumenti macroprudenziali da parte di un’ANC o un’ANDArt. 104.tit_1Scambio di informazioni e cooperazione in relazione all’uso di strumenti macroprudenziali da parte di un’ANC o un’ANDArt. 105Scambio di informazioni e cooperazione in riferimento all’uso degli strumenti macroprudenziali da parte della BCEArt. 105.tit_1Scambio di informazioni e cooperazione in riferimento all’uso degli strumenti macroprudenziali da parte della BCEArt. 106Procedura per l’instaurazione di una cooperazione strettaArt. 106.tit_1Procedura per l’instaurazione di una cooperazione strettaArt. 107Principi da applicare a seguito dell’instaurazione di una cooperazione strettaArt. 107.tit_1Principi da applicare a seguito dell’instaurazione di una cooperazione strettaArt. 108Strumenti giuridici relativi alla vigilanza in connessione con la cooperazione strettaArt. 108.tit_1Strumenti giuridici relativi alla vigilanza in connessione con la cooperazione strettaArt. 109Regime linguistico nell’ambito del regime di cooperazione strettaArt. 109.tit_1Regime linguistico nell’ambito del regime di cooperazione strettaArt. 110Valutazione della significatività degli enti creditizi nell’ambito del regime di cooperazione strettaArt. 110.tit_1Valutazione della significatività degli enti creditizi nell’ambito del regime di cooperazione strettaArt. 111Procedure comuni nell’ambito del regime di cooperazione strettaArt. 111.tit_1Procedure comuni nell’ambito del regime di cooperazione strettaArt. 112Strumenti macroprudenziali nell’ambito del regime di cooperazione strettaArt. 112.tit_1Strumenti macroprudenziali nell’ambito del regime di cooperazione strettaArt. 113Sanzioni amministrative nell’ambito del regime di cooperazione strettaArt. 113.tit_1Sanzioni amministrative nell’ambito del regime di cooperazione strettaArt. 114Poteri di indagine in virtù degli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU nell’ambito del regime di cooperazione strettaArt. 114.tit_1Poteri di indagine in virtù degli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU nell’ambito del regime di cooperazione strettaArt. 115Vigilanza sui soggetti vigilati significativi in uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione strettaArt. 115.tit_1Vigilanza sui soggetti vigilati significativi in uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione strettaArt. 116Decisioni rispetto a soggetti e gruppi vigilati significativiArt. 116.tit_1Decisioni rispetto a soggetti e gruppi vigilati significativiArt. 117Vigilanza su soggetti e gruppi vigilati meno significativiArt. 117.tit_1Vigilanza su soggetti e gruppi vigilati meno significativiArt. 118Procedura in caso di disaccordo in merito a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento sull’MVUArt. 118.tit_1Procedura in caso di disaccordo in merito a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento sull’MVUArt. 119Procedura in caso di disaccordo in merito alle obiezioni del Consiglio direttivo su un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento sull’MVUArt. 119.tit_1Procedura in caso di disaccordo in merito alle obiezioni del Consiglio direttivo su un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento sull’MVUArt. 120Definizione di sanzioni amministrativeArt. 120.tit_1Definizione di sanzioni amministrativeArt. 121Rapporti con il Regolamento (CE) n. 2532/98Art. 121.tit_1Rapporti con il Regolamento (CE) n. 2532/98Art. 122Poteri della BCE di irrogare sanzioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento sull’MVUArt. 122.tit_1Poteri della BCE di irrogare sanzioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento sull’MVUArt. 123Costituzione di un’unità di indagine indipendenteArt. 123.tit_1Costituzione di un’unità di indagine indipendenteArt. 124Deferimento della procedura sanzionatoria all’unità di indagineArt. 124.tit_1Deferimento della procedura sanzionatoria all’unità di indagineArt. 125Poteri dell’unità di indagineArt. 125.tit_1Poteri dell’unità di indagineArt. 126Diritti proceduraliArt. 126.tit_1Diritti proceduraliArt. 127Esame del fascicolo da parte del Consiglio di vigilanzaArt. 127.tit_1Esame del fascicolo da parte del Consiglio di vigilanzaArt. 128Definizione del fatturato complessivo annuo ai fini della determinazione del limite massimo per le sanzioni amministrative pecuniarieArt. 128.tit_1Definizione del fatturato complessivo annuo ai fini della determinazione del limite massimo per le sanzioni amministrative pecuniarieArt. 129Norme procedurali applicabili alle penalità di moraArt. 129.tit_1Norme procedurali applicabili alle penalità di moraArt. 130Termini di prescrizione per l’irrogazione di sanzioni amministrativeArt. 130.tit_1Termini di prescrizione per l’irrogazione di sanzioni amministrativeArt. 131Termini di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarieArt. 131.tit_1Termini di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarieArt. 132Pubblicazione di decisioni riguardanti sanzioni amministrative pecuniarieArt. 132.tit_1Pubblicazione di decisioni riguardanti sanzioni amministrative pecuniarieArt. 133Informazioni all’Autorità bancaria europea (ABE)Art. 133.tit_1Informazioni all’Autorità bancaria europea (ABE)Art. 134Soggetti vigilati significativiArt. 134.tit_1Soggetti vigilati significativiArt. 135Segnalazioni relative a soggetti vigilati meno significativiArt. 135.tit_1Segnalazioni relative a soggetti vigilati meno significativiArt. 136Prova di fatti potenzialmente costitutivi di illecito penaleArt. 136.tit_1Prova di fatti potenzialmente costitutivi di illecito penaleArt. 137Proventi delle sanzioniArt. 137.tit_1Proventi delle sanzioniArt. 138Cooperazione tra la BCE e le ANC in riferimento ai poteri di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVUArt. 138.tit_1Cooperazione tra la BCE e le ANC in riferimento ai poteri di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVUArt. 139Richieste di informazioni specifiche ai sensi dell’articolo 10 del regolamento sull’MVUArt. 139.tit_1Richieste di informazioni specifiche ai sensi dell’articolo 10 del regolamento sull’MVUArt. 140Compiti relativi alle relazioni di vigilanza alle autorità competentiArt. 140.tit_1Compiti relativi alle relazioni di vigilanza alle autorità competentiArt. 141Richieste di informazioni a scadenza regolare ai sensi dell’articolo 10 del regolamento sull’MVUArt. 141.tit_1Richieste di informazioni a scadenza regolare ai sensi dell’articolo 10 del regolamento sull’MVUArt. 142Avvio di un’indagine generale ai sensi dell’articolo 11 del regolamento sull’MVUArt. 142.tit_1Avvio di un’indagine generale ai sensi dell’articolo 11 del regolamento sull’MVUArt. 143Decisione della BCE di svolgere un’ispezione in loco ai sensi dell’articolo 12 del regolamento sull’MVUArt. 143.tit_1Decisione della BCE di svolgere un’ispezione in loco ai sensi dell’articolo 12 del regolamento sull’MVUArt. 144Costituzione e composizione dei gruppi per le ispezioni in locoArt. 144.tit_1Costituzione e composizione dei gruppi per le ispezioni in locoArt. 145Procedura e notifica di un’ispezione in locoArt. 145.tit_1Procedura e notifica di un’ispezione in locoArt. 146Svolgimento delle ispezioni in locoArt. 146.tit_1Svolgimento delle ispezioni in locoArt. 147Inizio della vigilanza diretta della BCE quando la BCE assume i propri compiti per la prima voltaArt. 147.tit_1Inizio della vigilanza diretta della BCE quando la BCE assume i propri compiti per la prima voltaArt. 148Definizione del formato della relazione sui trascorsi prudenziali e sul profilo di rischio che le ANC forniscono alla BCEArt. 148.tit_1Definizione del formato della relazione sui trascorsi prudenziali e sul profilo di rischio che le ANC forniscono alla BCEArt. 149Continuità delle procedure pendentiArt. 149.tit_1Continuità delle procedure pendentiArt. 150Decisioni di vigilanza adottate dalle ANCArt. 150.tit_1Decisioni di vigilanza adottate dalle ANCArt. 151Stati membri che adottano l’euro quale monetaArt. 151.tit_1Stati membri che adottano l’euro quale monetaArt. 152Continuità dei meccanismi esistentiArt. 152.tit_1Continuità dei meccanismi esistentiArt. 153Disposizioni finaliArt. 153.tit_1Disposizioni finali
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