Art. 123

Costituzione di un’unità di indagine indipendente

In vigore dal 16 apr 2014
Costituzione di un’unità di indagine indipendente 1.   La BCE costituisce un’unità di indagine interna indipendente (di seguito la «unità di indagine») composta da funzionari inquirenti designati dalla BCE. 2.   I funzionari incaricati delle indagini non devono essere coinvolti, né essere stati coinvolti nei due anni precedenti all’assunzione della posizione di funzionari inquirenti, nella vigilanza diretta o indiretta o nella procedura di autorizzazione del soggetto vigilato interessato. 3.   I funzionari incaricati delle indagini assolvono le loro funzioni di indagine in modo indipendente rispetto al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo e non partecipano alle deliberazioni del Consiglio di vigilanza e del Consiglio direttivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:468:oj#art-123

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Costituzione di un’unità di indagine indipendente (Art. 123 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo