Art. 122

Poteri della BCE di irrogare sanzioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU

In vigore dal 16 apr 2014
Poteri della BCE di irrogare sanzioni ai sensi dell’, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai regolamenti e alle decisioni della BCE, la BCE irroga sanzioni amministrative pecuniarie, come definite all’, lettera b), nei confronti di: a) soggetti vigilati significativi; o b) soggetti vigilati meno significativi, laddove i pertinenti regolamenti o decisioni della BCE impongano in capo a soggetti vigilati meno significativi obblighi nei confronti della BCE.
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Poteri della BCE di irrogare sanzioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU (Art. 122 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo