Art. 18

Coordinatore

In vigore dal 16 apr 2014
Coordinatore 1.   La BCE assume il compito di coordinatore di un conglomerato finanziario, in conformità ai criteri fissati nel pertinente diritto dell’Unione, in relazione a un soggetto vigilato significativo. 2.   L’ANC assume il compito di coordinatore di un conglomerato finanziario, in conformità ai criteri fissati nel pertinente diritto dell’Unione, in relazione a un soggetto vigilato meno significativo.
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Coordinatore (Art. 18 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo