Art. 18
Coordinatore
In vigore dal 16 apr 2014
Coordinatore
1. La BCE assume il compito di coordinatore di un conglomerato finanziario, in conformità ai criteri fissati nel pertinente diritto dell’Unione, in relazione a un soggetto vigilato significativo.
2. L’ANC assume il compito di coordinatore di un conglomerato finanziario, in conformità ai criteri fissati nel pertinente diritto dell’Unione, in relazione a un soggetto vigilato meno significativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:468:oj#art-18