Art. 19
Aspetti generali
In vigore dal 16 apr 2014
Aspetti generali
La presente parte detta a) norme generali sul funzionamento dell’MVU, assicurato dalla BCE e dalle ANC, e b) disposizioni che la BCE deve applicare nell’espletamento di una procedura di vigilanza della BCE.
I principi generali e le disposizioni che si applicano tra la BCE e le ANC in cooperazione stretta sono stabiliti nella parte IX.
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