Art. 17

Diritto di stabilimento ed esercizio della libera prestazione dei servizi in relazione a Stati membri non partecipanti

In vigore dal 16 apr 2014
Diritto di stabilimento ed esercizio della libera prestazione dei servizi in relazione a Stati membri non partecipanti 1.   Un soggetto vigilato significativo che intenda stabilire una succursale o esercitare la libera prestazione dei servizi nel territorio di uno Stato membro non partecipante notifica la propria intenzione all’ANC di riferimento, in conformità alle disposizioni normative dell’Unione applicabili. L’ANC, ricevuta tal notifica, ne informa immediatamente la BCE. La BCE esercita i poteri di autorità competente dello Stato membro d’origine. 2.   Un soggetto vigilato meno significativo che intenda stabilire una succursale o esercitare la libera prestazione dei servizi nel territorio di uno Stato membro non partecipante notifica la propria intenzione all’ANC di riferimento, in conformità alle disposizioni normative dell’Unione applicabili. L’ANC di riferimento esercita i poteri di autorità competente dello Stato membro d’origine.
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Diritto di stabilimento ed esercizio della libera prestazione dei servizi in relazione a Stati membri non partecipanti (Art. 17 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo