Art. 15
Notifica dell’esercizio della libera prestazione dei servizi nell’ambito dell’MVU da parte di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti
In vigore dal 16 apr 2014
Notifica dell’esercizio della libera prestazione dei servizi nell’ambito dell’MVU da parte di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti
Se l’autorità competente di uno Stato membro non partecipante trasmette una notifica ai sensi dell’, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE, l’ANC dello Stato membro partecipante in cui sarà esercitata la libera prestazione dei servizi è destinataria di tale notifica. L’ANC informa immediatamente la BCE della ricezione di tale notifica.
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