Art. 39
Classificazione su base individuale di un soggetto vigilato come significativo
In vigore dal 16 apr 2014
Classificazione su base individuale di un soggetto vigilato come significativo
1. Un soggetto vigilato è considerato un soggetto vigilato significativo se la BCE così stabilisce in una decisione della BCE, adottata nei confronti del soggetto in questione ai sensi degli articoli da 43 a 49, in cui sono esposti i motivi posti alla base di tale decisione.
2. Un soggetto vigilato cessa di essere classificato come soggetto vigilato significativo se la BCE stabilisce, in una decisione della BCE, adottata nei confronti del soggetto in questione, in cui sono esposti i motivi posti alla base di tale decisione, che si tratta di un soggetto vigilato meno significativo o che non si tratta più di soggetto vigilato.
3. Un soggetto vigilato può essere classificato come soggetto vigilato significativo sulla base di uno qualsiasi dei seguenti criteri:
a)
le sue dimensioni, determinate in conformità agli articoli da 50 a 55 (di seguito, il «criterio delle dimensioni»);
b)
la sua importanza per l’economia dell’Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante, determinata in conformità agli articoli da 56 a 58 (di seguito, il «criterio dell’importanza economica»);
c)
la sua significatività, in riferimento alle attività transfrontaliere, determinata in conformità agli (di seguito, il «criterio delle attività transfrontaliere»);
d)
il fatto di aver richiesto o ricevuto assistenza finanziaria pubblica diretta da parte del Meccanismo europeo di stabilità (MES), secondo quanto determinato in conformità agli articoli da 61 a 64 (di seguito, il «criterio dell’assistenza finanziaria pubblica diretta»);
e)
il fatto che il soggetto vigilato sia uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante, conformemente agli .
4. I soggetti vigilati significativi ricadono sotto la vigilanza diretta della BCE, salvo che circostanze particolari giustifichino la vigilanza da parte dell’ANC di riferimento, conformemente al titolo 9 della presente parte.
5. La BCE, inoltre, esercita la vigilanza diretta su un soggetto o gruppo vigilato meno significativo in virtù di una decisione della BCE adottata ai sensi dell’, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU, per effetto della quale la BCE esercita direttamente tutti i relativi poteri di cui all’, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU. Ai fini dell’MVU, tale soggetto o gruppo vigilato meno significativo è classificato come significativo.
6. Prima di adottare la decisione della BCE di cui al presente articolo, la BCE si consulta con le ANC di riferimento. Ogni decisione della BCE di cui al presente articolo è notificata anche alle ANC di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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