Art. 59
Criteri per la determinazione della significatività di un gruppo vigilato in base alla significatività delle attività transfrontaliere
In vigore dal 16 apr 2014
Criteri per la determinazione della significatività di un gruppo vigilato in base alla significatività delle attività transfrontaliere
1. Un gruppo vigilato può essere considerato significativo dalla BCE sulla base delle sue attività transfrontaliere solo quando l’impresa madre del gruppo ha stabilito filiazioni, che sono esse stesse enti creditizi, in più di un altro Stato membro partecipante.
2. Un gruppo vigilato può essere considerato significativo dalla BCE sulla base delle sue attività transfrontaliere solo se il valore totale delle sue attività è superiore a 5 miliardi di euro e:
a)
il rapporto tra le sue attività transfrontaliere e le sue attività totali è superiore al 20 %; o
b)
il rapporto tra le sue passività transfrontaliere e le sue passività totali è superiore al 20 %.
3. L’, paragrafo 3 si applica di conseguenza.
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