Art. 60

Attività e passività transfrontaliere

In vigore dal 16 apr 2014
Attività e passività transfrontaliere 1.   Per «attività transfrontaliere», nel contesto di un gruppo vigilato, si intende la parte delle attività totali rispetto alla quale la controparte è un ente creditizio o un’altra persona giuridica o fisica situata in uno Stato membro partecipante diverso dallo Stato membro in cui l’impresa madre del gruppo vigilato in questione ha la propria sede principale. 2.   Per «passività transfrontaliere», nel contesto di un gruppo vigilato, si intende la parte delle passività totali rispetto alla quale la controparte è un ente creditizio o un’altra persona giuridica o fisica situata in uno Stato membro partecipante diverso dallo Stato membro in cui l’impresa madre del gruppo vigilato in questione ha la propria sede principale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:468:oj#art-60

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo