Art. 62.tit_1

Obbligo delle ANC di informare la BCE di una possibile richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica da parte di un soggetto vigilato meno significativo

In vigore dal 16 apr 2014
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Obbligo delle ANC di informare la BCE di una possibile richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica da parte di un soggetto vigilato meno significativo (Art. 62.tit_1 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo