Art. 6
Coordinatore del GVC e sub-coordinatori
In vigore dal 16 apr 2014
Coordinatore del GVC e sub-coordinatori
1. Il coordinatore del GVC, assistito dai sub-coordinatori delle ANC, come definiti al paragrafo 2, assicurano il coordinamento dei lavori all’interno del gruppo di vigilanza congiunto. A tale scopo, i membri del gruppo di vigilanza congiunto si attengono alle istruzioni del coordinatore del GVC per quanto attiene ai loro compiti nel gruppo di vigilanza congiunto. Sono fatti salvi i compiti e i doveri a essi spettanti nell’ambito delle rispettive ANC.
2. Ogni ANC che designa uno o più membri del proprio personale per far parte di un gruppo di vigilanza congiunto, individua uno di essi quale sub-coordinatore (di seguito il «sub-coordinatore dell’ANC»). I sub-coordinatori delle ANC assistono il coordinatore del GVC per quanto riguarda l’organizzazione e il coordinamento dei compiti all’interno del gruppo di vigilanza congiunto, in particolare per quanto concerne i membri del personale designati dalla stessa ANC quali sub-coordinatori dell’ANC di riferimento. Il sub-coordinatore dell’ANC può impartire istruzioni ai membri del gruppo di vigilanza congiunto designati dalla medesima ANC, a condizione che esse non contrastino con le istruzioni impartite dal coordinatore del GVC.
Storico versioni
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