Art. 7

Coinvolgimento dei membri del personale di altre ANC in un gruppo di vigilanza di un’ANC

In vigore dal 16 apr 2014
Coinvolgimento dei membri del personale di altre ANC in un gruppo di vigilanza di un’ANC Fatto salvo l’, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU, allorché, in relazione alla vigilanza su soggetti vigilati meno significativi, la BCE ritenga opportuno coinvolgere membri del personale di una o più altre ANC nel gruppo di vigilanza di un’ANC, la BCE ha facoltà di richiedere a quest’ultima di coinvolgere membri del personale di tali altre ANC.
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Coinvolgimento dei membri del personale di altre ANC in un gruppo di vigilanza di un’ANC (Art. 7 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo