Art. 7
Coinvolgimento dei membri del personale di altre ANC in un gruppo di vigilanza di un’ANC
In vigore dal 16 apr 2014
Coinvolgimento dei membri del personale di altre ANC in un gruppo di vigilanza di un’ANC
Fatto salvo l’, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU, allorché, in relazione alla vigilanza su soggetti vigilati meno significativi, la BCE ritenga opportuno coinvolgere membri del personale di una o più altre ANC nel gruppo di vigilanza di un’ANC, la BCE ha facoltà di richiedere a quest’ultima di coinvolgere membri del personale di tali altre ANC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:468:oj#art-7