Art. 8

Vigilanza su base consolidata

In vigore dal 16 apr 2014
Vigilanza su base consolidata 1.   La BCE esercita la vigilanza su base consolidata, come previsto all’ della Direttiva 2013/36/UE, su enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista che sono significativi su base consolidata quando l’impresa madre è un ente impresa madre in uno Stato membro partecipante ovvero un ente impresa madre dell’Unione europea stabilito in uno Stato membro partecipante. 2.   L’ANC di riferimento esercita compiti di vigilanza su base consolidata in riferimento a enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista che sono meno significativi su base consolidata.
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Vigilanza su base consolidata (Art. 8 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo