Art. 111
Procedure comuni nell’ambito del regime di cooperazione stretta
In vigore dal 16 apr 2014
Procedure comuni nell’ambito del regime di cooperazione stretta
1. Le disposizioni di cui alla parte V concernenti le procedure comuni trovano applicazione, mutatis mutandis, in riferimento ai soggetti e ai gruppi vigilati negli Stati membri partecipanti in virtù della cooperazione stretta, fatte salve le disposizioni del presente articolo.
2. Un’ANC in cooperazione stretta garantisce che le procedure stabilite nella parte V possano essere applicate in riferimento ai soggetti vigilati insediati nel proprio Stato membro. In particolare, l’ANC in cooperazione stretta garantisce che la BCE riceva tutte le informazioni e la documentazione necessarie per assolvere i compiti attribuitile dal regolamento sull’MVU.
3. Nelle circostanze in cui la parte V prevede che la BCE adotti una decisione nei confronti di un soggetto o gruppo vigilato, la BCE, anziché adottare una decisione nei confronti di tale soggetto o gruppo, impartisce istruzioni all’ANC in cooperazione stretta e tale ANC adotta una decisione nei confronti del soggetto o del gruppo vigilato in conformità a tali istruzioni.
4. Nelle circostanze in cui la parte V prevede che l’ANC di riferimento predisponga un progetto di decisione, un’ANC in cooperazione stretta presenta un progetto di decisione alla BCE e richiede istruzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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