Art. 112

Strumenti macroprudenziali nell’ambito del regime di cooperazione stretta

In vigore dal 16 apr 2014
Strumenti macroprudenziali nell’ambito del regime di cooperazione stretta Le disposizioni di cui alla parte VIII in merito alla cooperazione tra BCE, ANC e AND con riguardo ai compiti e agli strumenti macroprudenziali trovano applicazione, mutatis mutandis, in riferimento ai soggetti e ai gruppi vigilati negli Stati membri partecipanti in virtù della cooperazione stretta.
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