Art. 111 · Procedure comuni nell’ambito del regime di cooperazione stretta

Art. 111

Procedure comuni nell’ambito del regime di cooperazione stretta

In vigore dal 16 apr 2014
Procedure comuni nell’ambito del regime di cooperazione stretta 1.   Le disposizioni di cui alla parte V concernenti le procedure comuni trovano applicazione, mutatis mutandis, in riferimento ai soggetti e ai gruppi vigilati negli Stati membri partecipanti in virtù della cooperazione stretta, fatte salve le disposizioni del presente articolo. 2.   Un’ANC in cooperazione stretta garantisce che le procedure stabilite nella parte V possano essere applicate in riferimento ai soggetti vigilati insediati nel proprio Stato membro. In particolare, l’ANC in cooperazione stretta garantisce che la BCE riceva tutte le informazioni e la documentazione necessarie per assolvere i compiti attribuitile dal regolamento sull’MVU. 3.   Nelle circostanze in cui la parte V prevede che la BCE adotti una decisione nei confronti di un soggetto o gruppo vigilato, la BCE, anziché adottare una decisione nei confronti di tale soggetto o gruppo, impartisce istruzioni all’ANC in cooperazione stretta e tale ANC adotta una decisione nei confronti del soggetto o del gruppo vigilato in conformità a tali istruzioni. 4.   Nelle circostanze in cui la parte V prevede che l’ANC di riferimento predisponga un progetto di decisione, un’ANC in cooperazione stretta presenta un progetto di decisione alla BCE e richiede istruzioni.
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