Art. 9

La BCE quale presidente del collegio delle autorità di vigilanza

In vigore dal 16 apr 2014
La BCE quale presidente del collegio delle autorità di vigilanza 1.   Quando la BCE è l’autorità di vigilanza su base consolidata, essa presiede il collegio istituito ai sensi dell’ della Direttiva 2013/36/UE. Le ANC degli Stati membri partecipanti in cui sono insediate l’impresa madre, le filiazioni e le succursali significative ai sensi dell’ della Direttiva 2013/36/UE, ove esistenti, hanno diritto di partecipare al collegio in veste di osservatori. 2.   Se non è istituito alcun collegio ai sensi dell’ della Direttiva 2013/36/UE e un soggetto vigilato significativo possiede succursali considerate significative in conformità all’, paragrafo 1, della Direttiva 2013/36/UE in Stati membri non partecipanti, la BCE istituisce un collegio delle autorità di vigilanza con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti.
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La BCE quale presidente del collegio delle autorità di vigilanza (Art. 9 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo