Art. 116

Decisioni rispetto a soggetti e gruppi vigilati significativi

In vigore dal 16 apr 2014
Decisioni rispetto a soggetti e gruppi vigilati significativi 1.   Fatti salvi i poteri delle ANC in relazione ai compiti non attribuiti alla BCE ai sensi del regolamento sull’MVU, un’ANC in cooperazione stretta adotta decisioni in relazione ai soggetti o ai gruppi vigilati significativi nel proprio Stato membro esclusivamente sulla base delle istruzioni della BCE. L’ANC in cooperazione stretta ha altresì facoltà di richiedere istruzioni alla BCE. 2.   Un’ANC in cooperazione stretta rende immediatamente disponibile alla BCE qualsiasi decisione relativa a soggetti o gruppi vigilati significativi. 3.   Un’ANC in cooperazione stretta informa la BCE in relazione sia: a) alle decisioni che adotta in virtù dei propri poteri, in riferimento a compiti non attribuiti alla BCE ai sensi del regolamento sull’MVU; sia b) alle decisioni che adotta in conformità alle istruzioni della BCE o in base alle disposizioni di cui alla presente parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:468:oj#art-116

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo