Art. 117

Vigilanza su soggetti e gruppi vigilati meno significativi

In vigore dal 16 apr 2014
Vigilanza su soggetti e gruppi vigilati meno significativi 1.   La parte VII si applica, mutatis mutandis, ai soggetti e ai gruppi vigilati meno significativi negli Stati membri partecipanti in cooperazione stretta, conformemente alle disposizioni seguenti. 2.   Al fine di garantire la coerenza dei risultati della vigilanza nell’ambito dell’MVU, la BCE può emanare istruzioni generali e orientamenti e formulare richieste a un’ANC in cooperazione stretta, richiedendole di adottare una decisione di vigilanza in riferimento a soggetti o gruppi vigilati meno significativi insediati nello Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta. Tali istruzioni generali, orientamenti o richieste possono riferirsi a gruppi o categorie di enti creditizi. 3.   La BCE può altresì richiedere a un ANC in cooperazione stretta di valutare ulteriormente aspetti specifici di una procedura rilevante dell’ANC, come previsto dall’, paragrafo 7, lettera c), punto ii), del regolamento sull’MVU.
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