Art. 119
Procedura in caso di disaccordo in merito alle obiezioni del Consiglio direttivo su un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU
In vigore dal 16 apr 2014
Procedura in caso di disaccordo in merito alle obiezioni del Consiglio direttivo su un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell’, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU
1. La BCE informa l’ANC in cooperazione stretta di qualsiasi obiezione del Consiglio direttivo su un progetto completo di decisione del Consiglio di vigilanza.
2. Qualora l’ANC in cooperazione stretta dissenta in merito alle obiezioni del Consiglio direttivo su un progetto completo di decisione del Consiglio di vigilanza, essa notifica alla BCE i motivi del proprio disaccordo entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle obiezioni del Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo rende il proprio parere scritto sul disaccordo motivato espresso dall’ANC in cooperazione stretta entro 30 giorni dalla ricezione del disaccordo motivato, e, enunciando le proprie motivazioni, conferma o ritira le proprie obiezioni. La BCE ne informa l’ANC in cooperazione stretta.
4. Se il Consiglio direttivo conferma le proprie obiezioni, l’ANC in cooperazione stretta può, entro cinque giorni dalla ricezione dell’informativa relativa alla conferma delle obiezioni del Consiglio direttivo, notificare alla BCE che non sarà vincolata da alcuna decisione adottata a seguito delle modifiche del progetto completo iniziale di decisione sul quale il Consiglio direttivo ha sollevato obiezioni.
La BCE prende quindi in considerazione la possibilità di sospendere o porre fine alla cooperazione stretta con l’ANC in cooperazione stretta, tenendo in debito conto l’efficacia della vigilanza, e adotta una decisione al riguardo. La BCE tiene conto, in particolare, dei fattori di cui all’, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU.
Storico versioni
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