Art. 118

Procedura in caso di disaccordo in merito a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento sull’MVU

In vigore dal 16 apr 2014
Procedura in caso di disaccordo in merito a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell’, paragrafo 8, del regolamento sull’MVU 1.   La BCE informa l’ANC in cooperazione stretta in merito ai progetti completi di decisione del Consiglio di vigilanza in relazione a un soggetto o gruppo vigilato insediato in uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta, fatti salvi gli obblighi di riservatezza ai sensi del diritto dell’Unione. 2.   Se l’ANC in cooperazione stretta dissente in merito al progetto completo di decisione del Consiglio di vigilanza, essa notifica per iscritto al Consiglio direttivo, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di tale progetto, i motivi del proprio disaccordo. 3.   Il Consiglio direttivo decide sulla questione entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di tale notifica, tenendo pienamente conto dei motivi di disaccordo enunciati e comunica per iscritto all’ANC in cooperazione stretta i motivi della propria decisione. 4.   Uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta può richiedere alla BCE di porre fine alla propria cooperazione stretta con effetto immediato e non è quindi vincolato da alcuna successiva decisione del Consiglio direttivo.
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Procedura in caso di disaccordo in merito a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento sull’MVU (Art. 118 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo