Art. 115

Vigilanza sui soggetti vigilati significativi in uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta

In vigore dal 16 apr 2014
Vigilanza sui soggetti vigilati significativi in uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta 1.   Le parti II e VI trovano applicazione, mutatis mutandis, in riferimento ai soggetti e ai gruppi vigilati significativi insediati negli Stati membri partecipanti in virtù della cooperazione stretta, conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2.   Un’ANC in cooperazione stretta garantisce che la BCE riceva tutte le informazioni e le segnalazioni provenienti dai soggetti e dai gruppi vigilati significativi, o a essi relative, che la stessa ANC in cooperazione stretta riceve e che sono necessarie per l’assolvimento dei compiti conferiti alla BCE dal regolamento sull’MVU. 3.   È costituito un gruppo di vigilanza congiunto per la vigilanza su ogni soggetto o gruppo vigilato significativo insediato in un Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta. I membri del gruppo di vigilanza congiunto sono designati in conformità all’. L’ANC in cooperazione stretta designa il sub-coordinatore dell’ANC perché agisca direttamente, in riferimento al soggetto o al gruppo vigilato significativo, in conformità alle istruzioni del coordinatore del GVC. 4.   Un’ANC in cooperazione stretta garantisce che i membri del personale della BCE designati siano invitati a partecipare alle ispezioni in loco effettuate in riferimento a un soggetto o gruppo vigilato significativo. La BCE può decidere il numero dei membri del personale della BCE che parteciperanno in veste di osservatori. 5.   Nel quadro della vigilanza su base consolidata e dei collegi di vigilanza, nelle circostanze in cui un’impresa madre sia insediata in uno Stato membro dell’area dell’euro o in uno Stato membro partecipante non appartenente all’area dell’euro vigilato la BCE, quale autorità competente, è l’autorità di vigilanza su base consolidata e presiede il collegio di vigilanza. La BCE invita l’ANC di riferimento in cooperazione stretta a designare un membro del personale dell’ANC stessa quale osservatore. La BCE può intervenire impartendo istruzioni all’ANC di riferimento in cooperazione stretta.
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Vigilanza sui soggetti vigilati significativi in uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta (Art. 115 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo