Art. 10

La BCE e le ANC quali membri di un collegio delle autorità di vigilanza

In vigore dal 16 apr 2014
La BCE e le ANC quali membri di un collegio delle autorità di vigilanza Se l’autorità di vigilanza su base consolidata non si trova in uno Stato membro partecipante, la BCE e le ANC partecipano al collegio delle autorità di vigilanza in conformità alle seguenti regole e al pertinente diritto dell’Unione: a) se i soggetti vigilati negli Stati membri partecipanti sono tutti soggetti vigilati significativi, la BCE partecipa al collegio delle autorità di vigilanza in qualità di membro, mentre le ANC sono legittimate a parteciparvi in veste di osservatori; b) se i soggetti vigilati negli Stati membri partecipanti sono tutti soggetti vigilati meno significativi, le ANC partecipano al collegio delle autorità di vigilanza in veste di membri; c) se i soggetti vigilati negli Stati membri partecipanti sono sia soggetti vigilati significativi, sia soggetti vigilati meno significativi, la BCE e le ANC partecipano al collegio delle autorità di vigilanza in veste di membri. Le ANC degli Stati membri partecipanti in cui sono insediati i soggetti vigilati significativi sono legittimate a partecipare al collegio delle autorità di vigilanza in veste di osservatori.
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La BCE e le ANC quali membri di un collegio delle autorità di vigilanza (Art. 10 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo