Art. 10
La BCE e le ANC quali membri di un collegio delle autorità di vigilanza
In vigore dal 16 apr 2014
La BCE e le ANC quali membri di un collegio delle autorità di vigilanza
Se l’autorità di vigilanza su base consolidata non si trova in uno Stato membro partecipante, la BCE e le ANC partecipano al collegio delle autorità di vigilanza in conformità alle seguenti regole e al pertinente diritto dell’Unione:
a)
se i soggetti vigilati negli Stati membri partecipanti sono tutti soggetti vigilati significativi, la BCE partecipa al collegio delle autorità di vigilanza in qualità di membro, mentre le ANC sono legittimate a parteciparvi in veste di osservatori;
b)
se i soggetti vigilati negli Stati membri partecipanti sono tutti soggetti vigilati meno significativi, le ANC partecipano al collegio delle autorità di vigilanza in veste di membri;
c)
se i soggetti vigilati negli Stati membri partecipanti sono sia soggetti vigilati significativi, sia soggetti vigilati meno significativi, la BCE e le ANC partecipano al collegio delle autorità di vigilanza in veste di membri. Le ANC degli Stati membri partecipanti in cui sono insediati i soggetti vigilati significativi sono legittimate a partecipare al collegio delle autorità di vigilanza in veste di osservatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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