Art. 12
Esercizio della libera prestazione dei servizi da parte degli enti creditizi nell’ambito dell’MVU
In vigore dal 16 apr 2014
Esercizio della libera prestazione dei servizi da parte degli enti creditizi nell’ambito dell’MVU
1. I soggetti vigilati significativi che intendano esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro partecipante nel quadro della libera prestazione dei servizi, notificano la propria intenzione all’ANC dello Stato membro partecipante in cui il soggetto vigilato significativo ha la propria sede principale. Le informazioni sono fornite in conformità ai requisiti stabiliti dall’, paragrafo 1 della Direttiva 2013/36/UE. L’ANC informa immediatamente la BCE della ricezione di tale notifica. L’ANC dà altresì comunicazione di tale notifica all’ANC dello Stato membro partecipante in cui i servizi saranno forniti.
2. I soggetti vigilati meno significativi che intendano esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro partecipante nel quadro della libera prestazione dei servizi notificano la loro intenzione alla propria ANC, in conformità ai requisiti stabiliti dall’, paragrafo 1 della Direttiva 2013/36/UE. La notifica è comunicata alla BCE e all’ANC dello Stato membro partecipante in cui i servizi saranno forniti.
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