Art. 51

Base per determinare se un soggetto vigilato è significativo in base alle dimensioni

In vigore dal 16 apr 2014
Base per determinare se un soggetto vigilato è significativo in base alle dimensioni 1.   Se il soggetto vigilato fa parte di un gruppo vigilato, il valore totale delle attività è determinato sulla base dell’informativa consolidata a fini prudenziali di fine anno per il gruppo vigilato, conformemente al diritto applicabile. 2.   Se le attività totali non possono essere determinate sulla base dei dati di cui al paragrafo 1, il valore totale delle attività è determinato sulla base dei più recenti bilanci consolidati annuali sottoposti a revisione redatti secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) come applicabili nell’ambito dell’Unione in conformità al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e, qualora tali bilanci non siano disponibili, sulla base dei bilanci consolidati annuali redatti in conformità alle norme nazionali applicabili in materia di contabilità. 3.   Se il soggetto vigilato non fa parte di un gruppo vigilato, il valore totale delle attività è determinato sulla base dell’informativa individuale a fini prudenziali di fine anno, conformemente al diritto applicabile. 4.   Se le attività totali non possono essere determinate sulla base dei dati di cui al paragrafo 3, il valore totale delle attività è determinato sulla base dei più recenti bilanci annuali sottoposti a revisione redatti secondo gli IFRS, come applicabili nell’ambito dell’Unione in conformità al Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, se tali bilanci non sono disponibili, sulla base dei bilanci annuali redatti in conformità alle norme nazionali applicabili in materia di contabilità. 5.   Se il soggetto vigilato è una succursale di un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante, il valore totale delle attività è determinato sulla base dei dati statistici segnalati ai sensi del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) della Banca centrale europea (13).
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