Art. 31

Diritto a essere sentiti

In vigore dal 16 apr 2014
Diritto a essere sentiti 1.   Prima che la BCE possa adottare, nei confronti di una parte, una decisione di vigilanza della BCE che possa incidere negativamente sui diritti della stessa, deve essere garantita alla parte la possibilità di presentare alla BCE osservazioni scritte sui fatti e sugli addebiti concernenti la decisione di vigilanza della BCE. Se la BCE lo ritiene opportuno, può concedere alle parti la possibilità di presentare osservazioni sui fatti, sugli addebiti e sui fondamenti giuridici pertinenti alla decisione di vigilanza della BCE nel corso di un incontro. La notifica attraverso la quale la BCE offre alla parte la possibilità di presentare le proprie osservazioni indica il contenuto sostanziale della decisione di vigilanza della BCE che si intenderebbe adottare, nonché i fatti rilevanti, gli addebiti e i fondamenti giuridici sui quali la BCE intende basarla. La sezione 1 del capo III del regolamento sull’MVU non è soggetta alle disposizioni del presente articolo. 2.   Se la BCE offre a una parte la possibilità di presentare, nel corso di un incontro, osservazioni sui fatti, sugli addebiti e sui fondamenti giuridici relativi a una decisione di vigilanza della BCE, l’assenza della parte, salvo che sia debitamente giustificata, non costituisce motivo di rinvio dell’incontro. Se la parte è debitamente giustificata, la BCE può rinviare l’incontro o accordare alla parte la possibilità di presentare osservazioni scritte sui fatti, sugli addebiti e sui fondamenti giuridici pertinenti alla decisione di vigilanza della BCE. La BCE predispone un verbale scritto dell’incontro, che le parti sottoscrivono, e ne fornisce copia alle parti. 3.   In linea di principio, alla parte è data facoltà di presentare le proprie osservazioni scritte entro il termine di due settimane dalla ricezione di una comunicazione che espone i fatti, gli addebiti e i fondamenti giuridici sui quali la BCE intende fondare l’adozione della decisione di vigilanza della BCE. Su domanda della parte, la BCE, se del caso, può prorogare tale termine. In particolari circostanze, la BCE può ridurre il termine a tre giorni lavorativi. Inoltre, il termine è ridotto a tre giorni lavorativi nelle situazioni contemplate agli del regolamento sull’MVU. 4.   Se una decisione urgente appare necessaria al fine di impedire danni significativi al sistema finanziario, nonostante quanto disposto dal paragrafo 3 e fatto salvo il paragrafo 5, la BCE può adottare, nei confronti di una parte, una decisione di vigilanza della BCE suscettibile di incidere direttamente e negativamente sui diritti di tale parte senza offrire a quest’ultima la possibilità di presentare, prima della sua adozione, osservazioni sui relativi fatti, addebiti e fondamenti giuridici. 5.   Se è adottata una decisione urgente di vigilanza in conformità al paragrafo 4, alla parte è offerta, senza indebito ritardo e a seguito dell’adozione della decisione, la possibilità di presentare osservazioni scritte sui fatti, sugli addebiti e sui fondamenti giuridici relativi alla decisione di vigilanza della BCE. In linea di principio, alla parte è data facoltà di presentare le proprie osservazioni scritte entro un termine di due settimane dalla ricezione della decisione di vigilanza della BCE. Su richiesta della parte, la BCE può prorogare tale termine; tuttavia esso non può essere superiore a sei mesi. Alla luce delle osservazioni della parte la BCE effettua un riesame della decisione di vigilanza della BCE e può confermarla, revocarla, modificarla, ovvero revocarla e sostituirla con una nuova decisione di vigilanza della BCE. 6.   Per le procedure di vigilanza della BCE relative a sanzioni ai sensi dell’ del regolamento sull’MVU e della parte X del presente regolamento, i paragrafi 4 e 5 non trovano applicazione.
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Diritto a essere sentiti (Art. 31 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo