Art. 37

Adeguata tutela per le segnalazioni di violazioni

In vigore dal 16 apr 2014
Adeguata tutela per le segnalazioni di violazioni 1.   Se una persona effettua, in buona fede, una segnalazione circa presunte violazioni degli atti giuridici di cui all’, paragrafo 3, del regolamento sull’MVU da parte di soggetti vigilati o autorità competenti, la segnalazione è trattata come segnalazione protetta. 2.   Tutti i dati personali riguardanti il soggetto che effettua la segnalazione protetta e il presunto responsabile di una violazione sono tutelati in conformità al quadro giuridico dell’Unione applicabile in materia di protezione dei dati. 3.   La BCE non rivela l’identità di una persona che ha effettuato una segnalazione protetta senza averne preventivamente ottenuto l’espresso consenso, salvo che la divulgazione sia ordinata dall’autorità giudiziaria nel contesto di ulteriori indagini o di un successivo procedimento giudiziario.
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Adeguata tutela per le segnalazioni di violazioni (Art. 37 Regolamento (UE) 2014/468) — Testo vigente | Portale Normativo